Art. 115.
(Rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e gli enti che concorrono alla
                           ricongiunzione)

  Se  in  seguito  al transito, con o senza soluzione di continuita',
dal  servizio  statale  a  quello  di altro ente di cui all'art. 113,
comma  primo,  debba  farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo
Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data
di   inizio   del   nuovo  rapporto,  considerando  tutti  i  servizi
valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.
  L'importo  della  suddetta  pensione,  con esclusione degli assegni
accessori, e' corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale
il  dipendente  ha  assunto  servizio ovvero all'istituto al quale il
dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.
  Per   la   determinazione   del  valore  capitale  si  applicano  i
coefficienti  di  cui  alla  tabella  I allegata alla legge 22 giugno
1954,  n.  523,  tenendo  conto  dell'eta'  dell'interessato all'atto
dell'assunzione del nuovo servizio.
  Se al dipendente spetti, anziche' la pensione, l'indennita' per una
volta  tanto,  lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di
cui al secondo comma.
  Nel caso in cui sia stata gia' costituita la posizione assicurativa
presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, si applica
l'art. 127.
  Ove  non  spetti neppure l'indennita' per una volta tanto, lo Stato
versa  all'ente  o  all'istituto suddetti un importo corrispondente a
tanti  dodicesimi  dell'indennita' minima prevista quanti sono i mesi
computabili, trascurando le frazioni di mese.
  Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di
cui  al  primo  comma  dell'art.  113 pendenze dello Stato, l'ente di
provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto
liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e
ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute
nei commi precedenti.
  Le  amministrazioni  statali  e  gli istituti di previdenza possono
consentire  che il valore in capitale della pensione a carico di enti
locali   sia  corrisposto,  anziche'  in  unica  soluzione,  mediante
pagamento  di  corrispondenti  rate annuali posticipate costanti, non
superiori  a  dodici,  comprensive degli interessi al saggio del 4,25
per cento.