Art. 68 
 
 
             Repertorio nazionale dei dispositivi medici 
 
  1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»; 
    b) alla lettera  e),  le  parole  da:  «Per  l'inserimento  delle
informazioni» fino a: «manutenzione del repertorio  generale  di  cui
alla lettera a)» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo 1,  comma  409,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 ( Disposizioni per la formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2006). pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  29
          dicembre 2005, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti  da
          parte del Servizio sanitario nazionale: 
              a) la  classificazione  dei  dispositivi  prevista  dal
          comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre  2002,  n.
          289, e' approvata con decreto del  Ministro  della  salute,
          previo accordo con  le  regioni  e  le  province  autonome,
          sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti  fra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. Con la medesima procedura sono  stabilite:  1)  le
          modalita' di alimentazione e aggiornamento della banca dati
          del Ministero della salute necessarie  alla  istituzione  e
          alla  gestione  del  repertorio  generale  dei  dispositivi
          medici e alla individuazione dei dispositivi nei  confronti
          dei  quali  adottare  misure   cautelative   in   caso   di
          segnalazione di incidenti; 2) le modalita' con le quali  le
          aziende sanitarie devono inviare al Ministero della salute,
          per il monitoraggio nazionale dei consumi  dei  dispositivi
          medici, le informazioni previste dal comma 5  dell'articolo
          57 della citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in  caso
          di  omesso  inoltro  al  Ministero   della   salute   delle
          informazioni di  cui  al  periodo  precedente,  adottano  i
          medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in
          caso  di  inadempimento  degli  obblighi  informativi   sul
          monitoraggio della spesa sanitaria; 
              b)  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  292,
          lettera  b),  del  presente  articolo  per   lo   specifico
          repertorio dei  dispositivi  protesici  erogabili,  con  la
          procedura di cui  alla  lettera  a)  viene  stabilita,  con
          l'istituzione  del  repertorio  generale  dei   dispositivi
          medici, la data a decorrere  dalla  quale  nell'ambito  del
          Servizio sanitario  nazionale  possono  essere  acquistati,
          utilizzati o dispensati unicamente i  dispositivi  iscritti
          nel repertorio medesimo; 
              c) le  aziende  che  producono  o  commercializzano  in
          Italia   dispositivi   medici,   compresi   i   dispositivi
          medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura  sono
          tenute a dichiarare mediante autocertificazione diretta  al
          Ministero della salute - Direzione generale dei  farmaci  e
          dispositivi medici,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,
          l'ammontare complessivo  della  spesa  sostenuta  nell'anno
          precedente  per  le  attivita'  di  promozione  rivolte  ai
          medici, agli operatori sanitari, ivi compresi  i  dirigenti
          delle  aziende  sanitarie,  e  ai  farmacisti,  nonche'  la
          ripartizione della stessa nelle singole voci  di  costo,  a
          tal  fine  attenendosi   alle   indicazioni,   per   quanto
          applicabili, contenute nell'allegato al D.M. 23 aprile 2004
          del  Ministro  della  salute,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  99  del  28  aprile  2004,  concernente   le
          attivita'  promozionali  poste  in  essere  dalle   aziende
          farmaceutiche; 
              d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende  di  cui
          alla lettera c) versano,  in  conto  entrate  del  bilancio
          dello Stato, un contributo pari  al  5,5  per  cento  delle
          spese autocertificate, calcolate al netto delle  spese  per
          il personale addetto. L'importo dovuto e' maggiorato del  5
          per  cento  per  ciascun  mese  di  ritardo  rispetto  alla
          scadenza prevista. Il mancato  pagamento  entro  l'anno  di
          riferimento comporta una sanzione da 7.500 a  45.000  euro,
          oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi  derivanti
          dai versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del
          Ministro   dell'economia    e    delle    finanze,    sulle
          corrispondenti unita' previsionali di base dello  stato  di
          previsione del Ministero della salute  e  utilizzati  dalla
          Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per  il
          miglioramento  e  il  potenziamento  della  attivita'   del
          settore dei dispositivi medici,  con  particolare  riguardo
          alle  attivita'  di   sorveglianza   del   mercato,   anche
          attraverso  l'aggiornamento   e   la   manutenzione   della
          classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione
          del repertorio  generale  di  cui  alla  lettera  a),  alla
          attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
          personale  ispettivo,  all'attivita'  di  informazione  nei
          riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla
          effettuazione  di   studi   in   materia   di   valutazione
          tecnologica, alla istituzione di registri di patologie  che
          implichino l'utilizzazione di dispositivi  medici,  nonche'
          per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di
          ricerca o con esperti del settore; 
              e) i produttori e i commercianti di dispositivi  medici
          che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati
          e le documentazioni previste dal comma 3-bis  dell'articolo
          13 del decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  e
          successive modificazioni, applicabile anche ai  dispositivi
          impiantabili  attivi,  e  dall'articolo  10   del   decreto
          legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono soggetti, quando
          non  siano  previste  e  non  risultino  applicabili  altre
          sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
          comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46  del
          1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del decreto  legislativo
          n. 332 del 2000.