Art. 69 
 
 
                  Dichiarazione preventiva in caso 
              di spostamento del prestatore di servizi 
 
  1. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206 le parole: «30 giorni prima, salvo i casi  di  urgenza»,
sono sostituite dalle seguenti: «in anticipo». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  1,  del
          decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206  (Attuazione
          della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
          qualifiche   professionali,   nonche'    della    direttiva
          2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
          circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
          Bulgaria e Romania), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9
          novembre 2007, n. 261, S.O.: 
              "Art.  10.  Dichiarazione   preventiva   in   caso   di
          spostamento del prestatore. 
              1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta
          per la prima volta da un altro Stato membro sul  territorio
          nazionale per fornire servizi e'  tenuto  ad  informare  in
          anticipo,  l'autorita'  di  cui  all'articolo  5  con   una
          dichiarazione  scritta,   contenente   informazioni   sulla
          prestazione di servizi che intende svolgere, nonche'  sulla
          copertura  assicurativa  o  analoghi  mezzi  di  protezione
          personale   o    collettiva    per    la    responsabilita'
          professionale. Tale dichiarazione ha validita'  per  l'anno
          in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore  intende
          successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in
          tale  Stato  membro.  Il   prestatore   puo'   fornire   la
          dichiarazione    con    qualsiasi    mezzo    idoneo     di
          comunicazione.".