Art. 70 
 
 
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  in  particolari
                                aree 
 
  1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma  1-bis,
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  successive
modificazioni, e' destinata anche al  finanziamento  degli  aiuti  de
minimis  nel  rispetto  del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006   della
Commissione, del 15 dicembre 2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli  aiuti  di  importanza  minore,  e
successive modificazioni, a favore delle  piccole  e  micro  imprese,
come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo
10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro  il  31
dicembre  2014.  A  tali  imprese  si  applicano  le   tipologie   di
agevolazioni  previste  alle  lettera  da  a)  a  d)  del  comma  341
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate le  condizioni,  i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dall'articolo 10, comma 1-bis,  del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77(Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori  interventi  urgenti   di   protezione   civile),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97: 
              "Art. 10. Agevolazioni  per  lo  sviluppo  economico  e
          sociale 
              1-bis. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
          economico  e   sentita   la   regione   Abruzzo,   provvede
          all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito  dei
          territori comunali della provincia di L'Aquila e di  quelli
          di cui all'articolo 1 del presente decreto, di zone franche
          urbane ai sensi dell' articolo 1, commi da 340 a 343, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          sulla  base   di   parametri   fisici   e   socio-economici
          rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale  e
          degli effetti provocati dal sisma sul tessuto  economico  e
          produttivo,  in  deroga  al   requisito   demografico   ivi
          previsto. Alle aree, cosi'  individuate,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all' articolo 1, commi da  340  a  343,
          della predetta legge n. 296 del 2006 . Ai fini  di  cui  al
          presente comma, il termine del 1°  gennaio  2008  stabilito
          dai commi 341 e  341-bis  dell'articolo  1  della  predetta
          legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine del
          6 aprile 2009 e l'espressione «a decorrere dall'anno  2008»
          di cui alla lettera c) del  citato  comma  341  si  intende
          sostituita dall'espressione «a decorrere  dall'anno  2009».
          Per il finanziamento delle zone franche urbane  individuate
          ai sensi del presente comma, e per il  periodo  di  vigenza
          degli incentivi previsto ai sensi del  presente  comma,  e'
          istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della
          spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con  una
          dotazione di 90  milioni  di  euro  che  costituisce  tetto
          massimo di spesa.". 
              Il regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione
          relativo  all'applicazione  degli  articoli  87  e  88  del
          trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»),  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379. 
              La  raccomandazione   2003/361/CE   della   Commissione
          relativa alla definizione  delle  microimprese,  piccole  e
          medie imprese, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003,
          n. L 124. 
              Si riporta il comma 341 dell'articolo 1 della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  successive  modificazioni  (legge
          finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O.: 
              "341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1°  gennaio
          2008 (101) e il  31  dicembre  2012,  una  nuova  attivita'
          economica nelle zone franche urbane individuate secondo  le
          modalita'  di  cui  al  comma  342,  possono  fruire  delle
          seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse  del  Fondo
          di cui al comma 340 a tal fine vincolante: 
              a) esenzione dalle imposte  sui  redditi  per  i  primi
          cinque  periodi  di  imposta.  Per  i  periodi  di  imposta
          successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque  al
          60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e  per
          l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione  di  cui  alla
          presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo  di
          euro 100.000 del reddito  derivante  dall'attivita'  svolta
          nella zona  franca  urbana,  maggiorato,  a  decorrere  dal
          periodo di imposta in  corso  al  1°  gennaio  2009  e  per
          ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
          ragguagliato ad  anno,  per  ogni  nuovo  assunto  a  tempo
          indeterminato, residente all'interno del sistema locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana; 
              b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive, per i primi cinque periodi di imposta,  fino  a
          concorrenza  di  euro  300.000,  per  ciascun  periodo   di
          imposta, del valore della produzione netta; 
              c) esenzione dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a
          decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per  i  soli
          immobili  siti  nelle  zone  franche  urbane  dalle  stesse
          imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
          attivita' economiche; 
              d)  esonero  dal  versamento   dei   contributi   sulle
          retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque  anni
          di attivita', nei limiti di un  massimale  di  retribuzione
          definito con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, solo  in  caso  di  contratti  a  tempo
          indeterminato,  o  a  tempo  determinato  di   durata   non
          inferiore a dodici mesi, e a condizione che  almeno  il  30
          per cento degli occupati  risieda  nel  sistema  locale  di
          lavoro in cui ricade la zona franca urbana.  Per  gli  anni
          successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque  al  60
          per cento, per il sesto e settimo al 40  per  cento  e  per
          l'ottavo e nono al 20 per  cento.  L'esonero  di  cui  alla
          presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
          titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  che   svolgono
          l'attivita' all'interno della zona franca urbana.".