Art. 49 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Dall'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati i seguenti atti: a) «Regole del procedimento per l'iscrizione nel casellario dell'annotazione nei confronti dell'operatore economico escluso per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ai sensi della lettera h) dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006» (allegato alla Determinazione n. 1/2010 dell'Autorita' pubblicata in data 12 gennaio 2010); b) «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006» (depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2010); c) «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle SOA di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011 - supplemento ordinario n. 91); d) «Regolamento in materia di procedimento ex art. 40, comma 9-quater, del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilita' delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2011). Approvato nell'adunanza del 26 febbraio 2014. Roma, 26 febbraio 2014 Il Presidente: Santoro Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 27 marzo 2014. Il Segretario: Esposito