Art. 41 
 
                 Attestazione dei tempi di pagamento 
 
  1. A decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci
consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale
e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei
termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nonche' (( l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  )).  In
caso di superamento  dei  predetti  termini,  le  medesime  relazioni
indicano le misure adottate o previste per consentire  la  tempestiva
effettuazione dei pagamenti. L'organo  di  controllo  di  regolarita'
amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui  al  primo
periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni
dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di  cui  al
primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. 
  2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  esclusi  gli  enti  del
Servizio sanitario nazionale, che, sulla  base  dell'attestazione  di
cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti  superiori
a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,  rispetto  a
quanto disposto dal decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,
nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo,   con   qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi  i  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa  e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti  di  servizio  con  soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. 
  3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'  applicata,  sulla  base  dei
criteri individuati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali
che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal  decreto
legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   come   rilevato   nella
certificazione del patto di stabilita' interno. 
  4. Le regioni, con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  trasmettono  al  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti
regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo  2005,  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 105 del  7  maggio  2005,  una  relazione  contenente  le
informazioni di cui al comma 1 e le iniziative  assunte  in  caso  di
superamento  dei  tempi  di  pagamento  previsti  dalla  legislazione
vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte  degli
enti  delle  misure  idonee  e  congrue  eventualmente  necessarie  a
favorire il  raggiungimento  dell'obiettivo  del  rispetto  della  ((
direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
febbraio 2011 )), sui  tempi  di  pagamenti  costituisce  adempimento
regionale, ai fini e per  gli  effetti  dell'articolo  2,  comma  68,
lettera c),  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  ((  le  cui
disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013
ai sensi dell' ))articolo 15, comma 24, del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135.