(( Art. 41-bis 
 
   Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese 
 
  1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per  gli
interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e  148,  ed
agevolare il  flusso  dei  pagamenti  in  favore  delle  imprese,  e'
autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse  gia'
disponibili sulle rispettive contabilita' speciali, come  individuate
nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  dicembre
2013. 
  2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di  cui
al comma  1  costituiscono  economia  di  spesa  e  sono  versate  al
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
  3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del  decreto-legge
30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge. ))