Articolo 35 - Ammissibilita' al contributo. 
 
  1. Ai fini della concessione dei  contributi  di  cui  al  presente
titolo, sono prese in considerazione le attivita' di cui all'articolo
2 della legge 18 marzo 1968, n. 337. 
  2.  Per  l'ammissione  al  contributo,  e'  previamente  necessaria
l'iscrizione dell'attrazione oggetto della  richiesta  di  contributo
nell'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti  e  delle
attrazioni di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968,  n.  337,
istituito presso l'Amministrazione, e la  completa  rispondenza  alla
denominazione e alla descrizione ivi definita. 
  3.  Sono  competenti  all'accertamento  degli  aspetti  tecnici  di
sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di  cui  al
comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, e dell'articolo 141,  comma
1, lett. d) del Regio Decreto 6 maggio  1940  n.  635,  e  successive
modificazioni,   le   Commissioni   di   vigilanza.   L'aggiornamento
dell'elenco e' effettuato con  decreto  del  Direttore  generale,  di
concerto con il  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  del
Ministero  dell'Interno,  su  conforme   parere   della   Commissione
consultiva competente. 
  4. L'inserimento di nuove attrazioni nell'elenco di cui al comma  2
e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di
domanda con l'indicazione della denominazione dell'attrazione,  delle
caratteristiche  tecnico-costruttive  e  funzionali,  nonche'   della
categoria  nella  quale  si   chiede   l'inserimento   della   stessa
attrazione. La domanda deve essere corredata della  relazione  di  un
professionista abilitato, di adeguata  documentazione  fotografica  e
tecnica,  nonche'  del  verbale  della   Commissione   di   vigilanza
competente da cui risulti il parere favorevole sugli aspetti tecnici,
di sicurezza e di igiene. 
  5. Con apposita domanda, puo' essere richiesta  anche  la  modifica
della  denominazione  e  della  descrizione   delle   caratteristiche
tecnico-funzionali di attrazioni gia' inserite nell'elenco di cui  al
comma 2, corredata di relazione contenente i motivi della  richiesta,
supportati,  nel   caso   di   modifiche   rilevanti,   di   adeguata
documentazione tecnica. In quest'ultimo caso, puo'  essere  richiesto
il parere favorevole della  Commissione  di  vigilanza.  La  modifica
dell'elenco viene effettuata su  conforme  parere  della  Commissione
consultiva competente. 
  6. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte nell'elenco di  cui
al comma 2 e'  effettuata  su  richiesta  dei  soggetti  interessati,
previo conforme parere della Commissione consultiva competente. 
  7. Nessun soggetto puo' essere ammesso al contributo ai sensi degli
articoli 36 e 37 del presente decreto, qualora non dimostri  di  aver
svolto attivita' a  livello  professionale  per  almeno  un  triennio
nell'ambito circhi e spettacolo viaggiante, di cui all'articolo 3.