Art. 42 
 
 
            Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte 
 
  1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e rapporti giuridici
acquistati ai sensi dell'articolo 43, con l'obiettivo di mantenere la
continuita'  delle   funzioni   essenziali   precedentemente   svolte
dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato
sono adeguate, cedere a terzi  le  partecipazioni  al  capitale  o  i
diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono fatte salve le
eventuali limitazioni stabilite ai sensi della  disciplina  a  tutela
della concorrenza. 
  2.  Il  capitale  dell'ente-ponte  e'  interamente  o  parzialmente
detenuto dal fondo di risoluzione o da autorita' pubbliche. 
  3.  La  Banca  d'Italia,  con  provvedimento   emanato   ai   sensi
dell'articolo 34, comma 2, lettera c): 
  a) approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonche'
la strategia e il profilo di rischio; 
  b) approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione
e  controllo  dell'ente-ponte,  l'attribuzione  di   deleghe   e   le
remunerazioni; 
  c)  stabilisce  restrizioni  all'attivita'   dell'ente-ponte,   ove
necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di
Stato. 
  4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi  dell'articolo  48,
comma 1,  lettera  b),  l'eventuale  conversione  in  capitale  delle
passivita' cedute all'ente-ponte non  preclude  alla  Banca  d'Italia
l'esercizio su quest'ultimo dei poteri  alla  stessa  attribuiti  dal
presente articolo. 
  5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la  prestazione  di
servizi  e  attivita'  di  investimento  se   e'   autorizzato   allo
svolgimento  delle  medesime  attivita'  ai  sensi  della   normativa
vigente. 
  6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita' bancaria o  nella
prestazione di  servizi  e  attivita'  di  investimento,  rispetta  i
requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, dal Testo  Unico
Bancario  o  dal  Testo  Unico  della  Finanza   e   dalle   relative
disposizioni attuative. 
  7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6,  l'ente-ponte,  ove
necessario  per  conseguire  gli  obiettivi  della  risoluzione,   e'
autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attivita'  bancaria  o  a
prestare servizi e attivita' di investimento anche  se  non  soddisfa
inizialmente i requisiti stabiliti dalla  normativa  applicabile.  La
Banca d'Italia presenta una richiesta all'autorita' responsabile  per
i relativi provvedimenti. 
  8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di amministrazione  e
controllo, nonche' l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o  colpa
grave  nei  confronti  degli  azionisti  e  dei  creditori  propri  e
dell'ente sottoposto a risoluzione.