Art. 30 
 
Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei  casi
  di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 
  1. Nei casi di cui  all'articolo  13,  comma  2,  della  legge,  il
personale del laboratorio delle Forze di  polizia  che  ha  proceduto
all'identificazione  del  cadavere  o  al   ritrovamento   di   resti
cadaverici   o   della   persona   scomparsa,   previo   nulla   osta
dell'Autorita' giudiziaria, procede: 
    a) alla cancellazione del profilo  del  DNA  abbinato  al  codice
reperto biologico del cadavere, dei resti cadaverici,  della  persona
scomparsa e dei consanguinei; 
    b) alla distruzione dei campioni biologici dei  consanguinei,  se
in suo possesso; 
    c) qualora non sia in possesso dei campioni  biologici,  comunica
al  laboratorio  delle  Forze  di  polizia  che  ha  proceduto   alla
tipizzazione del DNA dei  consanguinei  il  relativo  codice  reperto
biologico, per la distruzione; 
    d) comunica, per  via  telematica,  al  sistema  AFIS  il  codice
prelievo del campione che e' stato distrutto al  fine  di  consentire
l'aggiornamento del dato. 
  2. Delle operazioni di cui al comma 1 e' redatto verbale. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Per il testo  dell'art.  13  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29.