Art. 195 bis 
 
       Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore 
 
  1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della  direttiva  2004/48/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni,  su  istanza  dei  titolari  dei
diritti,  puo'  ordinare  ai  fornitori  di  servizi  della  societa'
dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche  indirettamente,
risorse nazionali di numerazione di porre fine  alle  violazioni  del
diritto d'autore e dei diritti connessi. 
  2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.  249,
dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Se l'inottemperanza
riguarda ordini impartiti  dall'Autorita'  nell'esercizio  delle  sue
funzioni di tutela del diritto d'autore e dei  diritti  connessi,  si
applica a ciascun soggetto interessato  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila  fino  al  2  per  cento  del  fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente  alla  notifica
della contestazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  direttiva
          2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
          maggio  2001  sull'armonizzazione  di  taluni  aspetti  del
          diritto d'autore e  dei  diritti  connessi  nella  societa'
          dell'informazione: 
              «Art. 8 Sanzioni e mezzi di ricorso 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi
          di  ricorso  contro  le  violazioni  dei  diritti  e  degli
          obblighi contemplati nella presente  direttiva  e  adottano
          tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle
          sanzioni  e  l'utilizzazione  dei  mezzi  di  ricorso.   Le
          sanzioni previste devono essere efficaci,  proporzionate  e
          dissuasive. 
              2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie  a
          garantire che i titolari dei diritti i cui interessi  siano
          stati danneggiati da  una  violazione  effettuata  sul  suo
          territorio  possano  intentare  un'azione  per  danni   e/o
          chiedere un provvedimento inibitorio e,  se  del  caso,  il
          sequestro  del  materiale  all'origine  della   violazione,
          nonche' delle attrezzature, prodotti o  componenti  di  cui
          all'articolo 6, paragrafo 2. 
              3. Gli Stati membri si assicurano che  i  titolari  dei
          diritti possano chiedere un  provvedimento  inibitorio  nei
          confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati
          da  terzi  per  violare  un  diritto  d'autore  o   diritti
          connessi.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  3  e  9  della
          direttiva  2004/48/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti  di
          proprieta' intellettuale: 
              «Art. 3 Obbligo generale 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure
          e i mezzi di ricorso necessari ad  assicurare  il  rispetto
          dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale  di  cui   alla
          presente direttiva.  Tali  misure,  procedure  e  mezzi  di
          ricorso sono leali ed equi,  non  inutilmente  complessi  o
          costosi e non comportano termini irragionevoli ne'  ritardi
          ingiustificati. 
              2. Le misure, le  procedure  e  i  mezzi  ricorso  sono
          effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono  applicati  in
          modo da evitare  la  creazione  di  ostacoli  al  commercio
          legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.» 
              «Art. 9 Misure provvisorie e cautelari 
              Vai alla versione vigente. 
              Vai allo storico delle versioni. 
              1.  Gli  Stati  membri  assicurano  che  le  competenti
          autorita' giudiziarie possano, su richiesta dell'attore: 
              a) emettere nei confronti  del  presunto  autore  della
          violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a  prevenire
          qualsiasi violazione imminente di un diritto di  proprieta'
          intellettuale,  o  a  vietare,  a  titolo  provvisorio   e,
          imponendo se del caso il pagamento di una  pena  pecuniaria
          suscettibile di essere reiterata, ove  sia  previsto  dalla
          legislazione  nazionale,  il  proseguimento   di   asserite
          violazioni di tale diritto, o a subordinare  l'azione  alla
          costituzione  di  garanzie  finalizzate  ad  assicurare  il
          risarcimento del  titolare;  un'ingiunzione  interlocutoria
          puo' inoltre essere emessa, alle stesse condizioni,  contro
          un intermediario, i cui servizi sono  utilizzati  da  terzi
          per  violare  un  diritto  di   proprieta'   intellettuale;
          ingiunzioni  contro  intermediari  i   cui   servizi   sono
          utilizzati da terzi per violare un diritto  d'autore  o  un
          diritto   connesso   sono   contemplate   dalla   direttiva
          2001/29/CE; 
              b) disporre il sequestro o  la  consegna  dei  prodotti
          sospettati  di  pregiudicare  un  diritto   di   proprieta'
          intellettuale per impedirne l'ingresso  o  la  circolazione
          nei circuiti commerciali. 
              2. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale
          gli Stati membri  assicurano  che,  quando  la  parte  lesa
          faccia   valere   l'esistenza   di   circostanze   atte   a
          pregiudicare il  pagamento  del  risarcimento,  l'autorita'
          giudiziaria  competente   possa   disporre   il   sequestro
          conservativo di beni mobili e immobili del presunto  autore
          della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari
          e di altri averi. A tal fine la competente  autorita'  puo'
          disporre la comunicazione  delle  documentazioni  bancarie,
          finanziarie o commerciali,  o  l'appropriato  accesso  alle
          pertinenti informazioni. 
              3. L'autorita' giudiziaria ha  facolta',  con  riguardo
          alle misure di cui  ai  paragrafi  1  e  2,  di  richiedere
          all'attore  di  fornire   qualsiasi   elemento   di   prova
          ragionevolmente accessibile al fine  di  accertare  con  un
          sufficiente  grado  di  certezza  che  il  medesimo  e'  il
          titolare del diritto e che una violazione di tale diritto e
          in atto o imminente. 
              4. Gli Stati membri assicurano che le misure di cui  ai
          paragrafi 1 e 2 possano,  ove  opportuno,  essere  adottate
          inaudita altera parte, in  particolare  quando  un  ritardo
          potrebbe arrecare un danno  irreparabile  al  titolare  del
          diritto. In tal caso le parti ne vengono  informate,  senza
          indugio, al piu' tardi dopo l'esecuzione delle misure. 
              Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel
          corso del quale il medesimo ha diritto  ad  essere  inteso,
          allo scopo di decidere, entro un termine  ragionevole  dopo
          la notificazione delle misure, se queste vadano modificate,
          revocate o confermate. 
              5.  Gli  Stati  membri   assicurano   che   le   misure
          provvisorie di cui ai paragrafi 1  e  2  siano  revocate  o
          cessino comunque  di  essere  efficaci,  su  richiesta  del
          convenuto, se l'attore non  promuove  un'azione  di  merito
          dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  competente  entro   un
          periodo ragionevole che  sara'  determinato  dall'autorita'
          giudiziaria che ordina tali misure quando  la  legislazione
          dello Stato membro lo consente oppure, in assenza  di  tale
          determinazione, entro un periodo che non deve  superare  20
          giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, qualora questi
          rappresentino un periodo piu' lungo. 
              6.  Le   competenti   autorita'   giudiziarie   possono
          subordinare le misure di  cui  ai  paragrafi  1  e  2  alla
          costituzione da  parte  del  richiedente  di  una  cauzione
          adeguata  o  di  una  garanzia  equivalente  destinata   ad
          assicurare l'eventuale risarcimento del  danno  subito  dal
          convenuto, quale previsto al paragrafo 7. 
              7. Qualora  le  misure  provvisorie  siano  revocate  o
          decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o
          qualora successivamente si constati che  non  vi  e'  stata
          violazione o  minaccia  di  violazione  di  un  diritto  di
          proprieta' intellettuale,  l'autorita'  giudiziaria  ha  la
          facolta'  di  ordinare   all'attore,   su   richiesta   del
          convenuto, di  corrispondere  a  quest'ultimo  un  adeguato
          risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle  misure
          in questione.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  31  dell'articolo  1
          della  legge  31   luglio   1997,   n.   249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi  della  telecomunicazione  e  radiotelevisivo),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 
              1. - 30. Omissis 
              31. I soggetti che non ottemperano agli ordini  e  alle
          diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi  della  presente
          legge,  sono  puniti   con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  lire  venti  milioni  a  lire   cinquecento
          milioni.   Se   l'inottemperanza   riguarda   provvedimenti
          adottati  in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle
          posizioni  dominanti,  si  applica   a   ciascun   soggetto
          interessato  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non
          inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del
          fatturato  realizzato  dallo  stesso  soggetto  nell'ultimo
          esercizio chiuso  anteriormente  alla  notificazione  della
          contestazione.   Se   l'inottemperanza   riguarda    ordini
          impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue  funzioni
          di tutela del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  si
          applica  a  ciascun  soggetto  interessato   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al  2  per
          cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
          anteriormente  alla  notifica   della   contestazione.   Le
          sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
          comma sono irrogate dall'Autorita'. 
              Omissis.»