Art. 52 
 
Nulla osta per le pratiche di categoria B (Direttiva 2013/59/EURATOM,
  articoli 24, 28 e 29; decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,
  articoli 27, 29). 
 
  1. Il nulla osta di categoria  B  per  le  pratiche  comportanti  e
connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario,  e  di
ricerca scientifica in  vivo  e  in  vitro  svolte  presso  strutture
sanitarie e' rilasciato dalle autorita' titolari del procedimento  di
autorizzazione individuate con leggi delle Regioni e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano che stabiliscono: 
    a) le  autorita'  competenti,  per  le  attivita'  comportanti  e
connesse alle esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e  per
le attivita' di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte  presso
strutture sanitarie; 
    b) le procedure per il rilascio del nulla osta; 
    c)  gli  organismi  tecnici   territorialmente   competenti   per
l'istruttoria tecnica e  il  rilascio  del  nulla  osta,  inclusi  il
Comando dei vigili del fuoco, l'Ispettorato Territoriale del lavoro e
l'ARPA/APPA. 
  2. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dal comma  1,  il
nulla osta e' rilasciato dal Prefetto, sentiti i competenti organismi
tecnici, tra i quali il Comando dei vigili del  fuoco,  l'Ispettorato
Territoriale  del  lavoro  e  l'ARPA/APPA  secondo  quanto  stabilito
nell'allegato XIV. 
  3. Il provvedimento di nulla osta tiene conto dell'ubicazione delle
installazioni,  dell'idoneita'  dei  locali,   delle   strutture   di
radioprotezione, delle modalita' di esercizio, delle  attrezzature  e
della qualificazione del personale addetto,  dell'organizzazione  del
sistema di radioprotezione e dei  vincoli  di  dose  adottati,  delle
conseguenze  di   eventuali   incidenti,   e   delle   modalita'   di
allontanamento di materiali o smaltimento  nell'ambiente  di  rifiuti
radioattivi. 
  4. Il nulla osta non puo' essere rilasciato dallo  stesso  soggetto
titolare della pratica. 
  5. L'autorita' che rilascia il nulla osta  invia  una  copia  dello
stesso all'ISIN ai fini dell'istituzione di un  archivio  accessibile
alle  amministrazioni  e  agli  enti   per   le   proprie   finalita'
istituzionali, secondo le modalita' di cui all'allegato XIV. 
  6.  Per  garantire  uniformita'  e  coerenza  di  applicazione  nel
territorio nazionale,  nell'allegato  XIV  sono  indicati  i  criteri
tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta.