Art. 53 
 
Cessazione di pratica (decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,
                          articoli 24 e 27) 
 
  1. Il soggetto che intende porre fine all'esercizio di una  pratica
soggetta a notifica deve effettuare, almeno trenta giorni  prima  del
previsto  termine   dell'attivita',   la   notifica   alle   medesime
amministrazioni alle quali  era  stata  inviata  per  l'inizio  della
pratica. La notifica di cessazione deve contenere le informazioni  di
cui all'allegato IX. 
  2. Il soggetto che  intende  cessare  l'esercizio  di  una  pratica
soggetta a nulla osta deve presentare  un'istanza  di  disattivazione
alla medesima autorita' che ha rilasciato il nulla osta,  secondo  le
modalita' e i contenuti stabiliti nell'allegato XIV.