(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 100)
 
                              Art. 100. 
 
                        (Art. 98 T. U. 1926). 
 
  Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo'  sospendere  la
licenza di un esercizio nel quale  siano  avvenuti  tumulti  o  gravi
disordini, o che sia  abituale  ritrovo  di  persone  pregiudicate  o
pericolose o che, comunque,  costituisca  un  pericolo  per  l'ordine
pubblico, per la moralita' pubblica  e  il  buon  costume  o  per  la
sicurezza dei cittadini. 
 
  Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata  la  sospensione,
la licenza puo' essere revocata.