Art. 103. (Art. 101 T. U. 1926). In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio. La validita' di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni. Nelle stazioni climatiche o di cura, il questore, qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, puo' concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa, in ogni caso, la sommistrazione di alcoolici ad alta gradazione. Il numero delle licenze temporanee non puo' superare il limite stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della popolazione.