(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 103)
 
                              Art. 103. 
 
                       (Art. 101 T. U. 1926). 
 
  In  occasione  di  fiere,  feste,  mercati  o  di  altre   riunioni
straordinarie di persone, l'autorita' locale  di  pubblica  sicurezza
puo' concedere licenze temporanee di pubblico esercizio. 
 
  La validita' di tali licenze deve essere limitata  ai  soli  giorni
delle predette riunioni. 
 
  Nelle stazioni climatiche o di cura, il questore,  qualora  non  si
tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita  di  bevande
alcooliche, puo' concedere licenze temporanee di  durata  limitata  a
tutto il periodo della stagione in cui si verifica  lo  straordinario
concorso di persone, esclusa, in  ogni  caso,  la  sommistrazione  di
alcoolici ad alta gradazione. 
 
  Il numero delle licenze temporanee  non  puo'  superare  il  limite
stabilito dall'art. 95, tenuto conto dell'aumento straordinario della
popolazione.