(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 105)
 
                              Art. 105. 
 
                       (Art. 103 T. U. 1926). 
 
  Sono vietate  la  fabbricazione,  l'importazione  nello  Stato,  la
vendita in qualsiasi quantita' ed il  deposito  per  la  vendita  del
liquore denominato in commercio « assenzio ». 
 
  Salvo quanto e' stabilito dalle leggi sanitarie,  sono  escluse  da
tale proibizione  le  bevande  che,  avendo  un  contenuto  alcoolico
inferiore al 21 % del volume,  contengono  infuso  di  assenzio  come
sostanza aromatica.