Art. 105. (Art. 103 T. U. 1926). Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantita' ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ». Salvo quanto e' stabilito dalle leggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 % del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.