(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 108)
 
                              Art. 108. 
 
                       (Art. 106 T. U. 1926). 
 
  Non  si  puo'  esercitare  l'industria  di   affittare   camere   o
appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche
temporaneamente   o   a   periodi   ricorrenti,   senza    preventiva
dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza. 
 
  La dichiarazione e' valida esclusivamente  per  i  locali  in  essa
indicati. 
 
  Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorita' locale,
puo'  vietare,  in  qualsiasi  tempo,  l'esercizio  delle   attivita'
indicate in questo articolo se il dichiarante sia  nel  novero  delle
persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione  di  ritenere  che  nel
locale  si  eserciti  o  si  intenda  esercitare   la   prostituzione
clandestina o il giuoco  d'azzardo,  o  si  faccia  uso  di  sostanze
stupefacenti.