(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
                        (Art. 86 T. U. 1926). 
 
  Non puo' essere conceduta licenza  per  l'esercizio  di  scommesse,
fatta eccezione per le  scommesse  nelle  corse,  nelle  regate,  nei
giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio
delle scommesse costituisce una  condizione  necessaria  per  l'utile
svolgimento della gara. 
 
  Le  societa'  di  corse  di  cavalli,  debitamente  costituite   ed
autorizzate, hanno esclusivamente il diritto  di  esercitare  per  le
proprie  corse,  tanto  negli  ippodromi  quanto  fuori  di  essi,  i
totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo
di allibratori, purche' questi agiscano in nome  e  per  conto  delle
societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui  alla  prima  parte  di
questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse. 
 
  I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno  e
con l'ammenda non inferiore a L. 5000.