(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 96)
 
                              Art. 96. 
 
                        (Art. 94 T. U. 1926). 
 
  L'orario di apertura e  di  chiusura  degli  esercizi  pubblici  e'
stabilito per ciascun comune dal questore, sentito il podesta'. 
 
  Senza speciale autorizzazione del prefetto, l'ora di apertura degli
esercizi destinati  esclusivamente  alla  vendita  o  al  consumo  di
bevande alcooliche non puo' essere fissata prima delle ore 10  per  i
giorni feriali e delle ore  11  per  i  giorni  festivi  e  l'ora  di
chiusura non puo' essere  fissata  oltre  le  ore  23  per  il  tempo
compreso tra il 15 maggio e il 31 ottobre, ne' oltre le ore 22 per il
tempo compreso tra il 1° novembre e il 14 maggio. 
 
  Prima delle ore di  apertura  e  dopo  le  ore  di  chiusura  sopra
indicate, e' vietata la vendita di bevande alcooliche in  ogni  altro
esercizio di caffe', bar, ristorante, albergo e simili.