(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 98)
 
                              Art. 98. 
 
                        (Art. 96 T. U. 1926). 
 
  Per la concessione di licenze, la Commissione provinciale determina
le distanze minime tra  gli  esercizi  nei  quali  si  vendono  o  si
consumano bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali  esercizi
e gli ospedali, i cantieri, le officine, le scuole,  le  caserme,  le
chiese e altri luoghi destinati al culto.