Art. 99. (Art. 97 T. U. 1926). Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata. La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.