(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
                        (Art. 97 T. U. 1926). 
 
  Nel caso di chiusura dell'esercizio per  un  tempo  superiore  agli
otto giorni, senza  che  sia  dato  avviso  all'autorita'  locale  di
pubblica sicurezza, la licenza e' revocata. 
 
  La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui  sia  decorso  il
termine di chiusura comunicato all'autorita' di  pubblica  sicurezza,
senza che l'esercizio sia stato riaperto. 
 
  Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di
forza maggiore.