Art. 70. L'indennita' da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla necessita' dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennita' stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza.