(Regolamento di polizia veterinaria- art. 70)
                              Art. 70. 
 
 
  L'indennita'  da  corrispondere  ai   proprietari   degli   animali
abbattuti  ai  sensi  dell'art.  265  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  e'
fissata dal  prefetto  nello  stesso  decreto  con  il  quale  ordina
l'abbattimento, in  base  alla  proposta  contenuta  nella  relazione
tecnica  del  veterinario  provinciale  e  dalla  quale,  oltre  alla
necessita' dell'abbattimento,  deve  risultare  anche  il  valore  da
attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi  all'invio
degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'  pubblica
per il pagamento della quota a carico dello Stato,  e  di  copia  del
decreto di abbattimento  e  di  liquidazione  dell'indennita'  stessa
all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota  di  sua
spettanza.