(Allegato A-art. 179)
 
                              Art. 179. 
 
  La deputazione provinciale e' composta del prefetto che la  convoca
e la presiede,  e  di  membri  eletti  dal  consiglio  provinciale  a
maggioranza assoluta di voti. 
 
  I membri sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione
eccede i 600,000 abitanti; 
 
  Di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; 
 
  Di sei nelle altre. 
 
  Saranno pure eletti membri supplenti in  numero  di  quattro  nelle
provincie eccedenti le 600,000 anime,  e  di  due  nelle  altre,  per
tenere  il  luogo  dei  membri  ordinari  assenti  o   legittimamente
impediti.