Art. 179. La deputazione provinciale e' composta del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti. I membri sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; Di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti; Di sei nelle altre. Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.