Art. 183. Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale: 1.° Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carita', di beneficenza e di culto esistenti nella provincia; 2.° Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative; 3.° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27.