Art. 184. Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potra' ne' votare, ne' intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene. La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.