(Allegato A-art. 184)
 
                              Art. 184. 
 
  Quando  un  sindaco  o   consigliere   comunale,   od   un   membro
dell'Amministrazione   degli   istituti   menzionati    nell'articolo
precedente   sia   contemporaneamente   membro   della    deputazione
provinciale,  egli  non  potra'  ne'  votare,  ne'  intervenire  alle
adunanze quando si tratti degli affari  del  comune  o  dell'istituto
alla cui amministrazione appartiene. 
 
  La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano od
avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti  alle  deliberazioni
della deputazione provinciale.