(Allegato A-art. 185)
 
                              Art. 185. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni della deputazione  provinciale
si  richiede  l'intervento  della  maggiorita'  dei  membri  che   la
compongono. La proposta s'intendera' adottata quando vi  concorra  la
maggiorita' assoluta dei votanti.