Art. 35. 1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 34, la Banca puo' altresi' compiere tutti gli atti e le operazioni connessi o strumentali allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche', nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa puo': - emettere titoli al portatore; - emettere vaglia cambiari e assegni bancari; - ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati; - ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine; - negoziare e gestire strumenti finanziari; - acquistare e alienare beni mobili; - costruire, acquistare e alienare beni immobili; - riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.