(Statuto-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
    1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 1 e  34,
la Banca puo' altresi'  compiere  tutti  gli  atti  e  le  operazioni
connessi  o  strumentali  allo  svolgimento  dei  compiti   ad   essa
attribuiti, nonche',  nel  rispetto  di  eventuali  limiti  derivanti
dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC,  alla  gestione
del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio  e  in
quiescenza. In particolare, essa puo': 
      - emettere titoli al portatore; 
      - emettere vaglia cambiari e assegni bancari; 
      - ricevere depositi a custodia, a cauzione,  o  in  altro  modo
vincolati; 
      - ricevere somme in conto  corrente,  con  o  senza  interesse,
rimborsabili a vista o a termine; 
      - negoziare e gestire strumenti finanziari; 
      - acquistare e alienare beni mobili; 
      - costruire, acquistare e alienare beni immobili; 
      - riscuotere per conto di terzi titoli esigibili  in  Italia  e
all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto  e
a rischio di terzi.