(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 68)
 
                               Art. 68 
 
                        (Istanza di proroga) 
 
 
  1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere  alla
sezione la concessione di  eventuali  proroghe  del  termine  di  cui
all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo'  essere  presentata  per
piu' di due volte. 
 
 
  2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato  dal
presidente della sezione,  nella  camera  di  consiglio  a  tal  fine
convocata. 
 
 
  3. La mancata  autorizzazione  obbliga  il  pubblico  ministero  ad
emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione  entro
i successivi quarantacinque giorni. 
 
 
  4. Quando accoglie  l'istanza  di  proroga,  il  giudice  fissa  il
termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza
ai destinatari di invito a dedurre. 
 
 
  5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la  proroga  e'  ammesso
reclamo alla sezione, nel termine perentorio di  dieci  giorni  dalla
comunicazione dell'ordinanza. 
 
 
  6. La sezione decide in  camera  di  consiglio  con  ordinanza  non
impugnabile; in caso  di  accoglimento  del  reclamo  presentato  dal
pubblico  ministero,  l'ordinanza  fissa  un  nuovo  termine  per  il
deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del  reclamo
presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non  superiore
a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto  di
citazione ovvero disporre l'archiviazione.