(Convenzione-art. 75)
(( Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore 
 
  1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli  Stati  membri
del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno  partecipato
alla sua elaborazione e dell'Unione europea. 
  2 La presente Convenzione e' soggetta a  ratifica,  accettazione  o
approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione saranno depositati presso  il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. 
  3 La presente Convenzione entrera' in vigore il  primo  giorno  del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la  data
in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati  membri  del  Consiglio
d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati  dalla
Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo
2. 
  4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1  o  l'Unione  europea  esprime
ulteriormente  il  proprio  consenso   a   essere   vincolato   dalla
Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore, nei suoi confronti,  il
primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  tre
mesi dopo la data  del  deposito  dello  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione. ))