(Convenzione-art. 78)
(( Articolo 78 - Riserve 
 
  1 Non e' ammessa alcuna riserva alle  disposizioni  della  presente
Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3. 
  2 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o  del
deposito del proprio  strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione  o  di  adesione,  mediante  dichiarazione  inviata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si  riserva
il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o
circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli: 
  - Articolo 30, paragrafo 2; 
  - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4; 
  - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme  all'Articolo  35  per
quanto riguarda i reati minori; 
  - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39; 
  - Articolo 59. 
  3 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o  del
deposito  dello  strumento   di   ratifica,   di   accettazione,   di
approvazione  o  di  adesione,  mediante  dichiarazione  inviata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si  riserva
il diritto di  prevedere  sanzioni  non  penali,  invece  di  imporre
sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34. 
  4 Ogni Parte puo' ritirare in tutto o in parte una riserva mediante
notifica indirizzata al Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa.
Il ritiro avra' effetto a partire dalla data del suo  ricevimento  da
parte del Segretario Generale. ))