(Convenzione-art. 79)
(( Articolo 79 - Validita' ed esame delle riserve 
 
  1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono  valide
per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata
in vigore della Convenzione per la Parte  interessata.  Tali  riserve
possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata. 
  2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva,  il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa notifica  tale  scadenza  alla  Parte
interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte  deve
comunicare al Segretario Generale la  sua  intenzione  di  mantenere,
modificare o ritirare la riserva. In assenza di  tale  comunicazione,
il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende
automaticamente prorogata per un periodo di sei  mesi.  Se  la  Parte
interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la  sua
intenzione di mantenere o modificare la propria  riserva,  questa  e'
considerata sciolta. 
  3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente  all'Articolo
78, paragrafi 2  e  3,  deve  fornire,  prima  di  rinnovarla,  o  su
richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito  ai  motivi  che  ne
giustificano il mantenimento. ))