Art. 794 
 
                      Casi di perdita del grado 
 
1. Per i casi di perdita del grado da parte di militari in servizio o
in congedo insigniti di medaglie o di croce al valor  militare  o  di
distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali  segnalazioni
degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono,  ai
ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni
e distinzioni.