Art. 794 Casi di perdita del grado 1. Per i casi di perdita del grado da parte di militari in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.