Art. 796 Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione 1. Agli effetti dell'applicazione dei provvedimenti, aventi per oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, o della cessazione della loro efficacia nei riguardi di coloro che sono sottoposti a misura di prevenzione definitiva, l'autorita' giudiziaria comunica ai ministri competenti: a) copia delle relativa sentenza; b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima del termine normale, o sospendere, gli effetti dei provvedimenti stessi.