Art. 796 
 
   Segnalazione dei casi di applicazione di misura di prevenzione 
 
1. Agli  effetti  dell'applicazione  dei  provvedimenti,  aventi  per
oggetto la sospensione della facolta' di fregiarsi delle  medaglie  e
della croce al valor  militare  e  delle  distinzioni  onorifiche  di
guerra, o della cessazione  della  loro  efficacia  nei  riguardi  di
coloro che  sono  sottoposti  a  misura  di  prevenzione  definitiva,
l'autorita' giudiziaria comunica ai ministri competenti: 
a) copia delle relativa sentenza; 
b) le eventuali decisioni che revocano o fanno comunque cessare prima
del termine normale, o  sospendere,  gli  effetti  dei  provvedimenti
stessi.