Art. 812 Abbreviazione della durata della sospensione 1. Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra e' abbreviata, gli interessati possono ottenere l'abbreviazione della durata della sospensione; a tal fine essi devono indirizzare domanda ai competenti ministeri indicati nell'articolo 791, comma 2.