Art. 812 
 
            Abbreviazione della durata della sospensione 
 
1. Quando, per qualsiasi motivo,  la  durata  dei  provvedimenti  che
hanno dato luogo alla sospensione della facolta' di  fregiarsi  delle
medaglie  e  della  croce  al  valor  militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra e' abbreviata, gli interessati possono  ottenere
l'abbreviazione della durata  della  sospensione;  a  tal  fine  essi
devono  indirizzare  domanda   ai   competenti   ministeri   indicati
nell'articolo 791, comma 2.