Art. 813 Cessazione della sospensione 1. Al termine della durata della sospensione si riacquista il diritto alle medaglie e alla croce al valor militare e alle distinzioni onorifiche di guerra, senza particolari provvedimenti; le insegne e i brevetti relativi sono restituiti al decorato. 2. E' anche riattivato il pagamento al decorato stesso del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui e' stato, eventualmente, concesso per riversibilita'.