Art. 813 
 
                    Cessazione della sospensione 
 
1. Al termine della durata della sospensione si riacquista il diritto
alle medaglie e alla croce  al  valor  militare  e  alle  distinzioni
onorifiche di guerra, senza particolari provvedimenti; le insegne e i
brevetti relativi sono restituiti al decorato. 
2. E' anche riattivato il pagamento al decorato stesso del  beneficio
economico  annesso  alle  medaglie  al  valor   militare   e   cessa,
contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui  e'  stato,
eventualmente, concesso per riversibilita'.