Art. 101 Disponibilita' e mobilita' 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la durata massima di quattro anni. 2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. 3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2. 4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.