Articolo 102 
 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e 
provinciali 
  1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la  gestione  dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, avente  personalita'  giuridica  di
diritto  pubblico  e  sottoposta   alla   vigilanza   del   Ministero
dell'interno. 
  2.  L'Agenzia  e'  gestita  da  un  consiglio  di  amministrazione,
nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
composto da due sindaci  nominati  dall'Anci,  da  un  presidente  di
provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali
eletti tra gli iscritti all'albo e da  due  esperti  designati  dalla
Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il consiglio elegge  nel
proprio seno un presidente e un vicepresidente. 
  3. Con la stessa  composizione  e  con  le  stesse  modalita'  sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. 
  4.  L'Agenzia,  con  deliberazione  del  consiglio   nazionale   di
amministrazione, puo' adeguare la  dotazione  organica  in  relazione
alle esigenze  di  funzionamento,  entro  i  limiti  derivanti  dalle
disponibilita' di bilancio. 
  5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario  di  mobilita'  a
carico  degli  enti  locali,  disciplinato  dal  regolamento  di  cui
all'articolo  103,  percentualmente   determinato   sul   trattamento
economico  del  segretario  dell'ente,  graduato  in  rapporto   alla
dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale. 
  6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore
per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della  pubblica
amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita'  di
cui al comma 5 a cui  sono  attribuiti  i  proventi  dei  diritti  di
segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n.  604,
e successive modificazioni.