Articolo 102 Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno. 2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie, locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un vicepresidente. 3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. 4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio. 5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale. 6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.