Articolo 103
        Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma

1.  Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono disciplinati
con  regolamento,  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del Ministro competente,
sentite  le  organizzazioni  sindacali e le rappresentanze degli enti
locali,  l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
dell'Agenzia,  l'amministrazione  dell'albo e la sua articolazione in
sezioni  e  in  fasce  professionali, le modalita' di svolgimento dei
concorsi  per  l'iscrizione  all'albo,  il  passaggio  tra  le  fasce
professionali,   il  procedimento  disciplinare  e  le  modalita'  di
utilizzazione   dei  segretari  non  chiamati  a  ricoprire  sedi  di
segreteria.

2.  Il  regolamento  si  conforma  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:

a) reclutamento  del  personale  da  destinare  all'Agenzia  mediante
   utilizzo  delle  procedure  in  materia  di  mobilita', ricorrendo
   prioritariamente,    anche    in    deroga    alle    disposizioni
   dell'ordinamento   speciale,   al  personale  dell'amministrazione
   civile  dell'interno,  utilizzando  anche l'istituto del comando o
   del fuori ruolo;
b) previsione  di  un  esame  di  idoneita' per l'iscrizione all'albo
   riservato   ai  frequentatori  dei  corsi  promossi  dalla  Scuola
   superiore  per  la  formazione e la specializzazione dei dirigenti
   della   pubblica   amministrazione  locale  ovvero  dalla  sezione
   autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga
   alle  disposizioni  sulla contabilita' generale dello Stato, fermo
   restando  l'obbligo  di  sottoporre  il  rendiconto della gestione
   finanziaria al controllo della Corte dei conti;
d) utilizzazione  in  via  prioritaria  dei  segretari non chiamati a
   ricoprire  sedi  di  segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per
   incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
   funzioni  corrispondenti  alla  qualifica  rivestita  presso altre
   amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.