Articolo 104
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  locale  e scuole
                     regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della
Scuola   superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui
al  comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri
per  l'eventuale  stipula  di  convenzioni  per l'attivita' formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e
ricerca.

2.  L'Agenzia  istituisce  scuole  regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e  dei  dirigenti  della  pubblica amministrazione locale ovvero puo'
avvalersi,  previa  convenzione,  della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.