Articolo 106
                  Disposizioni finali e transitorie

1.  Fino  alla  stipulazione  di una diversa disciplina del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  resta ferma la classificazione dei
comuni  e  delle  province  ai  fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo  17,  comma  82,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
trasferiti  presso  altre  pubbliche  amministrazioni, permangono nel
ruolo  statale  e  mantengono  ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento.

3.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, i
segretari  comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo
39,  comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere
collocati  o  mantenuti  in  posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, anche dopo il trasferimento
alle  amministrazioni  di  destinazione  e  con effetto dalla data di
entrata  in  vigore  della  citata  legge  n.  50 del 1999. Gli oneri
relativi  al  trattamento  economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti  dipendenti  rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione   dell'albo  dei  segretari  comunali  fino  alla  data  del
trasferimento  alle  amministrazioni di destinazione; successivamente
sono  a  queste  imputate.  Analogamente si provvede, con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.