Art. 72 (Dichiarazione di morte) 1. La dichiarazione di morte e' fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa e' avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere e' stato deposto. 2. La dichiarazione e' fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza da persona informata del decesso. 3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne e' stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73.