ART. 39 (R)
                         (Spese di spedizione)

     1.  Al  fine  di  conseguire  la  riduzione  delle  spese per la
  comunicazione  e  notificazione  di  atti  e per la trasmissione di
  documenti,  possono  essere  stipulate  apposite convenzioni con le
  imprese  private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti
  secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni
  sono  approvate  con  decreto  del  Ministero  della  giustizia, di
  concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
     2.  Nella  convenzione,  che  puo'  prevedere differenziazioni a
  livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :
     a) i compensi, anche forfettizzati;
     b)  le  modalita'  e  le  cadenze  temporali  del  pagamento dei
     compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.