ART. 39 (R) (Spese di spedizione) 1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare : a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.