ART. 45 (L) 
(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati
di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002) 
 
   1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi  1
e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,  commessi  prima
del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati  di  cui  agli
articoli 24,  25  e  27,  e  sono  eliminate  secondo  le  previsioni
dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h). 
 
   (art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l'art. 64, c. 2,
d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui  rinvia  all'art.  63,  c.  2,
stesso d.lgs.) 
 
          Note all'art. 45:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 4 del citato decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
              "Art.  4  (Competenza  per materia). - 1. Il giudice di
          pace e' competente:
                a) per  i  delitti consumati o tentati previsti dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo   comma  perseguibili  a  querela  di  parte,  590,
          limitatamente  alle  fattispecie  perseguibili a querela di
          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
          professionale  e  dei  fatti  commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative  all'igiene  del  lavoro o che abbiano determinato
          una  malattia  professionale  quando,  nei  casi anzidetti,
          derivi  una  malattia  di  durata superiore a venti giorni,
          593,  primo  e  secondo  comma,  594,  595, primo e secondo
          comma,  612,  primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra
          l'ipotesi  di  cui all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra
          l'ipotesi  di cui all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo
          che  ricorra  l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo
          comma,  636,  salvo  che  ricorra l'ipotesi di cui all'art.
          639-bis,  637,  638,  primo  comma,  639  e  647 del codice
          penale;
                b) per  le  contravvenzioni  previste  dagli articoli
          689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
              2.  Il  giudice  di  pace  e' altresi' competente per i
          delitti,  consumati  o  tentati,  e  per le contravvenzioni
          previsti dalle seguenti disposizioni:
                a) articoli  25  e 62, terzo comma, del regio decreto
          18 giugno  1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di
          sicurezza";
                b) articoli  1095,  1096  e 1119 del regio decreto 30
          marzo   1942,  n.  327,  recante  "Approvazione  del  testo
          definitivo del codice della navigazione";
                c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          4 agosto  1957,  n.  918,  recante: "Approvazione del testo
          organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
                d) articoli  102  e  106  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 marzo  1957,  n.  361, recante "Testo
          unico   delle   leggi   per  l'elezione  della  Camera  dei
          deputati";
                e) art.   92   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570, recante "Testo unico
          delle  leggi per la composizione e la elezione degli organi
          delle amministrazioni comunali";
                f)  art.  15,  secondo comma, della legge 28 novembre
          1965,  n.  1329,  recante  "Provvedimenti per l'acquisto di
          nuove macchine utensili";
                g) art.  3  della  legge  8 novembre  1991,  n.  362,
          recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
                h)  art.  51  della  legge  25 maggio  1970,  n. 352,
          recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
          sulla iniziativa legislativa del popolo";
                i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
          e  65,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
          materia  di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
                l)  articoli  18  e  20 della legge 2 agosto 1982, n.
          528,  recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
          il personale del lotto";
                m) art.  17,  comma  3, della legge 4 maggio 1990, n.
          107,  recante  "Disciplina  per  le attivita' trasfusionali
          relative  al  sangue  umano  ed ai suoi componenti e per la
          produzione di plasmaderivati";
                n) art.   15,   comma   3,  del  decreto  legislativo
          27 settembre   1991,  n.  311,  recante  "Attuazione  delle
          direttive  n.  87/404/CEE  e  n.  90/488/CEE  in materia di
          recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della
          legge 29 dicembre 1990, n. 428";
                o) art.  11,  comma  1,  del  decreto  legislativo 27
          settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
          n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
          a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";
                p) art.   7,   comma   9,   del  decreto  legislativo
          25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva
          n. 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole";
                q) articoli  186,  commi  2  e 6, 187, commi 4 e 5, e
          189,  comma 6,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285, recante "Nuovo codice della strada";
                r) art.   10,   comma   1,  del  decreto  legislativo
          14 dicembre   1992,   n.  507,  recante  "Attuazione  della
          direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai dispositivi
          medici impiantabili attivi";
                s) art.   23,   comma   2,  del  decreto  legislativo
          24 febbraio   1997,   n.   46,  recante  "Attuazione  della
          direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
              3.  La  competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
          tuttavia   del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'  delle
          circostanze  previste  dagli  articoli  1 del decreto-legge
          15 dicembre  1979,  n.  625, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6 febbraio  1980.  n. 15, 7 del decreto-legge
          13 maggio  1991.  n.  152,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge
          26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
              4.  Rimane  ferma  la  competenza  del  tribunale per i
          minorenni.".
              -  Per  l'art. 63, del decreto legislativo n. 274/2000,
          vedi note all'art. 5.
              -  Per  completezza di informazione si riporta il testo
          dell'art.  64  del  decreto  legislativo  n. 274/2000, come
          modificato dal testo unico qui pubblicato:
              "Art.  64  (Norma  transitoria).  -  1.  Le  norme  del
          presente  decreto  legislativo si applicano ai procedimenti
          relativi  ai  reati  indicati  nell'art.  4,  commi  1 e 2,
          commessi dopo la sua entrata in vigore.
              2. Ferma l'applicabilita' dell'art. 2, comma terzo, del
          codice  penale,  nei procedimenti relativi a reati commessi
          prima  della data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo  si  osservano  le  disposizioni  dell'art. 63,
          comma  1;  quando  si  tratta  di  reati  commessi  dopo la
          pubblicazione  del  presente  decreto si osservano anche le
          disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore
          non  e'  ancora  avvenuta  l'iscrizione  della  notizia  di
          reato".