ART. 46 (R)
    (Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)

   1. Sino alla completa operativita' del sistema, le regole tecniche
di   cui  agli  articoli  39  e  42  sono  disciplinate  con  decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito il garante per la
protezione  dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete
possibilita'  tecniche,  le  procedure  possano svolgersi su supporto
cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
   2.   Per  le  procedure  concernenti  l'utilizzazione  del  codice
identificativo  di  cui  all'articolo  43, il decreto dirigenziale e'
adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure
concernenti  l'utilizzazione  del  codice  fiscale,  fatte  salve  la
disciplina  in  materia  di anagrafe tributaria e codice fiscale e le
relative  competenze  del  Ministero  dell'economia e delle finanze e
delle  agenzie  fiscali,  il  decreto e' adottato altresi' sulla base
delle  prescrizioni  tecniche  stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze.