Articolo 76
       Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri
                         dell'Unione europea

   1.  L'autorita'  centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva
CEE  e',  per  l'Italia,  il  Ministero.  Esso  si avvale, per i vari
compiti   indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali  e
periferici,  nonche'  della cooperazione degli altri Ministeri, degli
altri  organi  dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
   2.  Per  il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,
il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti degli
   altri Stati membri;
b) fa   eseguire   sul   territorio  nazionale  ricerche  volte  alla
   localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
   possieda  o  comunque  lo  detenga.  Le  ricerche sono disposte su
   domanda  dello  Stato  richiedente,  corredata  da  ogni notizia e
   documento   utili  per  agevolare  le  indagini,  con  particolare
   riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica   agli  Stati  membri  interessati  il  ritrovamento  nel
   territorio  nazionale  di un bene culturale la cui illecita uscita
   da  uno  Stato  membro  possa  presumersi  per  indizi  precisi  e
   concordanti;
d) agevola  le  operazioni che lo Stato membro interessato esegue per
   verificare,  in  ordine al bene oggetto della notifica di cui alla
   lettera  c),  la  sussistenza  dei  presupposti e delle condizioni
   indicati   all'articolo   75,   purche'  tali  operazioni  vengano
   effettuate  entro  due  mesi  dalla  notifica  stessa.  Qualora la
   verifica  non  sia  eseguita entro il prescritto termine, non sono
   applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea
   custodia  presso  istituti  pubblici  nonche'  ogni  altra  misura
   necessaria  per  assicurarne  la  conservazione  ed  impedirne  la
   sottrazione alla procedura di restituzione;
f) favorisce  l'amichevole  composizione,  tra  Stato  richiedente  e
   possessore  o  detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di
   ogni  controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto
   conto  della  qualita'  dei  soggetti  e della natura del bene, il
   Ministero  puo'  proporre  allo  Stato  richiedente  e ai soggetti
   possessori  o detentori la definizione della controversia mediante
   arbitrato,  da  svolgersi  secondo  la  legislazione  italiana,  e
   raccogliere,  per  l'effetto,  il  formale  accordo di entrambe le
   parti.
 
          Nota all'art. 76:
              - Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
          1993, si veda in nota all'art. 73.