Articolo 80 Pagamento dell'indennizzo 1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale e' rimessa copia del processo verbale medesimo. 3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.