Articolo 81
             Oneri per l'assistenza e la collaborazione

   1.  Sono  a  carico dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca,  rimozione  o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche'
quelle   inerenti   all'esecuzione  della  sentenza  che  dispone  la
restituzione.