Art. 50. 
            Ruoli dei mediatori per le unita' da diporto 
  1. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalita' di iscrizione
nel ruolo dei mediatori per le unita' da  diporto,  la  formazione  e
conservazione del  ruolo,  le  cause  di  cancellazione  e  le  norme
disciplinari.