Art. 51. Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore 1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le unita' da diporto abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non e' ammessa l'iscrizione in piu' di un ruolo. L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.