Art. 51. 
      Abilitazione all'esercizio della professione di mediatore 
  1. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori per le  unita'  da  diporto
abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio  della
Repubblica;  non  e'  ammessa  l'iscrizione  in  piu'  di  un  ruolo.
L'iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della
professione, se non ad altro mediatore iscritto.