Art. 101 Stati maggiori di Forza armata 1. Gli Stati maggiori di Forza armata sono retti da Sottocapi di stato maggiore i quali sono: a) nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata; b) scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a generale di divisione per l'Esercito italiano, ammiraglio di divisione per la Marina militare, generale di divisione aerea per l'Aeronautica militare. 2. Con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina del Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di corpo d'armata, ovvero, se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, con grado di generale di divisione. 3. Gli Stati maggiori, ordinati di massima in reparti e uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attivita'. 4. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attivita' tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di stato maggiore della difesa.