Art. 101 
 
                   Stati maggiori di Forza armata 
 
1. Gli Stati maggiori di Forza armata  sono  retti  da  Sottocapi  di
stato maggiore i quali sono: 
a) nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il  Capo  di
stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo  Capo  di
stato maggiore di Forza armata; 
b) scelti tra gli ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo  con
grado non inferiore a generale di divisione per l'Esercito  italiano,
ammiraglio di divisione per la Marina militare, generale di divisione
aerea per l'Aeronautica militare. 
2. Con decreto del Ministro della difesa si procede alla  nomina  del
Capo  di  Stato  maggiore  del   Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri,  scelto  tra  gli  ufficiali  in   servizio   permanente
effettivo con grado di generale di corpo d'armata, ovvero, se non  vi
e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in  ruolo,
con grado di generale di divisione. 
3. Gli Stati maggiori, ordinati di massima in reparti e uffici, retti
rispettivamente da ufficiali generali  o  ammiragli  e  colonnelli  o
capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per
la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei  vari  settori
di attivita'. 
4. Sono posti alle dipendenze del Capo di  stato  maggiore  di  Forza
armata i  Capi  dei  corpi  e  dei  servizi  che  svolgono  attivita'
tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo  quanto  previsto  dal
rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di  coordinamento
interforze, emanate dal Capo di stato maggiore della difesa.